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DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI PER COPERTURE
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Documenti (Reg. Toscana)

Modulistica ed info commerciali



In Italia le cadute dall'alto costituiscono il tipo di infortunio più frequente e con esito quasi sempre drammatico (inabilità permanente o morte).
Ogni responsabile di un immobile (amministratore condominiale, proprietario ecc.) o il datore di lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in serie azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti.

Soggetti coinvolti

Le figure coinvolte nella realizzazione, gestione e ed utilizzo del sistema anticaduta sono:

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I contenuti hanno lo scopo di fornire un indirizzo per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto denominati “sistemi di arresto caduta”, che generalmente sono costituiti da un dispositivo di presa per il corpo e da un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.
Si riporta, di seguito un elenco dei probabili lavori per i quali trovano impiego i sistemi di arresto caduta:

• lavori su pali o tralicci,
• lavori presso gronde e cornicioni;
• lavori su tetti;
• lavori su scale;
• lavori su opere in demolizione;
• lavori su piattaforme mobili in elevazione;
• lavori su piattaforme sospese;
• montaggio di elementi prefabbricati;
• lavori su impalcature;
• lavori su piloni.

Le leggi prevedono per i lavori eseguiti ad una altezza superiore a 2 m  la predisposizione di idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti.  Deroghe a tali disposizioni possono essere concesse nei casi in cui i soli lavori di breve durata (ispezioni, semplici manutenzioni, rilievi ecc.) sono effettuati da personale addestrato e dotati di idonei sistemi anticaduta.

Nel settore delle costruzioni il fenomeno infortunistico riveste anche oggi dimensioni ragguardevoli. In questo settore la quota d’infortuni con esiti invalidanti più gravi sono da attribuire principalmente a due modalità di accadimento:

la caduta dall’ alto;
movimentazione meccanica dei materiali con mezzi di sollevamento e trasporto.

Il lavoro presentato individua le misure necessarie per contenere il fenomeno passando in rassegna le possibili soluzioni di tipo collettivo ed individuale per contrastare le
cadute dall’alto.

La prevenzione di tale rischio è una delle misure di tutela contenute nelle direttive europee e nazionali. I sopraccitati strumenti normativi in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione collettiva ed individuale, presentano attualmente una frammentazione tale da creare qualche difficoltà nella loro applicazione.
In questa relazione si considerano i seguenti aspetti: valutazione dei rischi di caduta all’alto, descrizione dei sistemi di arresto caduta, selezione, uso, ispezione, manutenzione, deposito e trasporto degli stessi. La tesi definisce quindi gli ambiti tecnico-scientifici entro i quali il professionista identifica le scelte da attuare sia in fase di progettazione che d’esecuzione per gestire al meglio il rischio di caduta dall’ alto nel settore delle costruzioni.

Info e Norme

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, devono essere scelte attrezzature di lavoro atte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. La priorità nella scelta delle misure di protezione va indirizzata verso le misure collettive e solo successivamente verso quelle individuali. Per la individuazione di un idoneo mezzo di protezione è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità dei rischi con particolare riguardo al tempo di esposizione: (durata) e probabilità di accadimento. Nella scelta del mezzo più adatto ci si deve attenere alle indicazioni normative in vigore che vengono di seguito riportate.

Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, sono contenuti nel titolo I del D.lgs 626/94 che identifica le misure generali di tutela (art.3) e nel titolo IV del  Dlgs. 626/94, SMI che riporta quanto segue:

1)  Il datore di lavoro ai fini della scelta dei dpi:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei dpi necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo
    conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso dagli stessi dpi;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei dpi fornite dal fabbricante e delle norme
    d’uso, le caratteristiche dei dpi disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie;

2)  Il datore di lavoro, anche sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante, individua le condizioni
in cui un dpi deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore
d) prestazione del dpi

3) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dpi conformi ai seguenti requisiti:
a) I dpi devono essere conformi alle norme richiamate nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
      b) I dpi di cui al punto a) devono inoltre:
• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le proprie necessità;
      c) In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

4) Il datore di lavoro: 
a) mantiene in efficienza i dpi e ne assicura le condizioni d’igene;
b) provvede a che i dpi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni dpi ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso
     dpi da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun 
     problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il dpi lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni dpi;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dpi. 

5)  In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla  terza categoria;
b) omissis.

6)  I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato  dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.

7) I lavoratori utilizzano i dpi messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

8)  I lavoratori:
a) hanno cura dei dpi messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

9)  Al temine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei dpi.

10) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nell’uso dei dpi messi a loro disposizione.

Inoltre, il succitato decreto legislativo chiarisce che:
• Si intende per dispositivo di protezione individuale (dpi) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
• Per quanto riguarda i dpi contro la caduta dall’alto, è da considerare dpi non la sola  parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero sistema di arresto della caduta e di trattenuta completo di collegamento ad un dispositivo di ancoraggio e del dispositivo di ancoraggio stesso, fino al punto di ancoraggio sicuro.
I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto sono classificati di 3° categoria come definita nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n° 475 (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente). L’utilizzatore di dpi contro le cadute dall’alto è soggetto ad addestramento obbligatorio.

DPI

Distanza di arresto: “Distanza verticale H, in metri, misurata sul punto mobile di supporto del carico del sottosistema di collegamento dalla posizione iniziale (inizio della caduta libera) alla posizione finale (equilibrio dopo l’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbracatura sul corpo e del relativo elemento di fissaggio”.
 
Elemento: Parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, elementi di attacco, accessori e linee di ancoraggio sono esempi di elementi.
 

 
Elemento di dissipazione di energia: “Elemento di un sottosistema di collegamento che ha lo scopo di arrestare la caduta. Nel dispositivo anticaduta, nel cordino o nella linea di ancoraggio può essere incorporato un elemento di dissipazione di energia”.


 
Gancio: Connettore con sistema di chiusura automatico e sistema di bloccaggio automatico o manuale. 

 
 
Imbracatura per il corpo:
“Supporto per il corpo che ha lo scopo di arrestare la caduta, cioè un componente di un sistema di arresto caduta. L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante la caduta e dopo l’arresto della caduta”.
 

 
Lavoro in quota: “Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 m  rispetto ad un piano stabile” (Dlgs 235/2003 art. 4).
 
Linea di ancoraggio flessibile: “Elemento di collegamento specificato per un sottosistema con dispositivo di arresto caduta di tipo guidato. Una linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra sintetica o una fune metallica ed è fissata a un punto di ancoraggio posto più in alto”.


 
Linea di ancoraggio rigida: “Elemento di collegamento specificato per un sottosistema con dispositivo anticaduta di tipo guidato. Una linea di ancoraggio rigida può essere una rotaia o una fune metallica ed è fissata a una struttura in modo che i movimenti laterali della linea siano limitati.


 
Moschettone: Tipo particolare di gancio.


 
Organo di trattenuta: Gli organi di trattenuta sono organi flessibili costituiti da funi o da  cinghie con adatti collegamenti terminali (Es. anelli, moschettoni), che servono a fissare l’imbracatura di sicurezza a un punto di attacco.
 
Punto di attacco/distacco: “Punto sulla linea di ancoraggio in cui può essere attaccato o staccato il dispositivo anticaduta di tipo guidato”.
 
Sistema di arresto caduta: Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto che comprende un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento destinati ad arrestare le cadute.

Sistema di posizionamento sul lavoro: un sistema di posizionamento sul lavoro è composto da componenti collegati tra di loro che costituiscono un’attrezzatura completa pronta per essere usata per il posizionamento sul lavoro. I sistemi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere guardafili e altri addetti che devono operare in altezza con sostegno su pali o altre strutture consentendo loro di poter lavorare con entrambe le mani libere. Questi sistemi non sono destinati
all’arresto delle cadute.

Normativa

Gli strumenti normativi che definiscono il tema in oggetto sono contenuti nella normativa nazionale e nelle direttive europee. 
 
Legislazione
 
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme  per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro
 
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
 
D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l’igiene sul lavoro
 
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 92/57/CEE
 
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale.
 
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE relative ai Dispositivi di protezione Individuale.
 
D.M. 22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici. 
 
Norme europee
 
UNI EN 341 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di Discesa
 
UNI EN 353-1 -  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida
 
UNI EN 353-2  -  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile
 
UNI EN 354  -  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Cordini
 
UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Assorbitori di Energia  

UNI EN 360 -  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
 
UNI EN 361 -  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Imbracature per il corpo

UNI EN 362  - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Connettori
 
UNI EN 363  - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta
 
UNI EN 364  - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Metodi di Prova
 
UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Requisiti generali per le istruzioni per l’uso e la marcatura
 
UNI EN 795  - Protezione contro le cadute dall’alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e Prove

dove

Maurizio Grazia - COSTRUZIONI EDILI ED IMPIANTI
Sede legale: Loc. IL PIANO - 57039 Rio Nell'Elba (Li) - Italy
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esempio di installazione
ganci sotto coppo
solaio in laterocemento e copertura in tegole portoghesi
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